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Sez. 3, Sentenza n. 3985 del 28/11/1975 (Rv. 378279 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - DEL REGIME VINCOLISTICO - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO - PROVA CONTRARIA - ONERE DELL'AFFITTUARIO.*
Stato
decisa il 1975-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378279-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - DEL REGIME VINCOLISTICO - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO - PROVA CONTRARIA - ONERE DELL'AFFITTUARIO.*

Al fine di escludere la proroga legale dell'affitto di un fondo rustico, e sufficiente, ai sensi dell'art 1 lettera a) DLCPS 1 aprile 1947 n 273 e dell'art 3, lettera C) stesso decreto, che il concedente dichiari la propria intenzione di coltivare direttamente il fondo, oppure dichiari l'intenzione di farlo coltivare da un figlio, e che sussistano gli altri due presupposti richiesti, ossia che il concedente sia o sia stato - coltivatore diretto e disponga, con la propria famiglia, di capacita lavorativa adeguata alla coltivazione del fondo, l'intenzione come sopra manifestata dal concedente deve sussistere effettivamente, ma non incombe al dichiarante l'Onere di dimostrarne la sincerita, incombendo, invece, all'altra parte l'Onere di provare che essa e meramente pretestuosa e non corrisponde alla volonta del dichiarante. (Conf 2819/71, mass n 354016).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)