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Sez. 2, Sentenza n. 41271 del 13/07/2012 Cc. (dep. 23/10/2012) Rv. 253592 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Indagato detenuto - Concreta sussistenza del pericolo - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253592-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

La custodia cautelare in carcere ripristinata a seguito di condanna in appello per il reato di associazione a delinquere può essere emessa anche nei confronti di persona detenuta, in quanto tale stato non può, di per se, condurre ad escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari relative al concreto pericolo di fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)