Sez. 1, Sentenza n. 460 del 18/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212588 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Indagato detenuto - Concreta sussistenza del pericolo - Possibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Ai fini dell'emissione di provvedimento coercitivo, la circostanza che il destinatario di esso sia detenuto non può, di per sè, condurre ad escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al concreto pericolo di fuga.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)