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Sez. 1, Sentenza n. 1851 del 09/02/2001 (Rv. 543749 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove o contestazioni nuove rispetto alla fase di merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543749-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di merito, non essendo consentito proporre per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)