Sez. 1, Sentenza n. 1851 del 09/02/2001 (Rv. 543749 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove o contestazioni nuove rispetto alla fase di merito - Inammissibilità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità , statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di merito, non essendo consentito proporre per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)