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Sez. 1, Sentenza n. 5809 del 12/06/1999 (Rv. 527369 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove e contestazioni nuove rispetto alla fase di merito - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ricorso avverso pronuncia sulla opposizione a sanzione amministrativa.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527369-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di merito, non essendo consentito proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nella predetta fase.(Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la pronuncia del giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dei limiti massimi di velocità, accertata mediante apparecchiature elettroniche, opposizione proposta sul rilievo della illegittimità dell'accertamento per omessa contestazione immediata della infrazione e inaffidabilità delle predette apparecchiature, osservando che costituisce inammissibile ampliamento del giudizio di merito l'indagine circa la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto amministrativo, in relazione al contratto d'appalto tra l'amministrazione comunale e la ditta fornitrice delle apparecchiature per l'intera procedura di rilevamento delle infrazioni mediante apparecchiatura elettronica, questione introdotta con il ricorso per cassazione, che modificava i termini della controversia, richiedendo accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)