Sez. 1, Sentenza n. 4522 del 21/01/2011 Cc. (dep. 08/02/2011) Rv. 249498 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Prova della partecipazione all'opera di rieducazione - Attività lavorativa svolta in carcere - Rilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla richiesta di liberazione anticipata non può non tenere conto dell'attività lavorativa svolta in carcere dal richiedente, onde stabilire se dalla stessa - per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. - sia positivamente desumibile l'inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)