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Sez. 1, Sentenza n. 9299 del 31/01/2024 Cc. (dep. 04/03/2024) Rv. 286169-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Periodo trascorso in detenzione domiciliare - Valutazione negativa del mancato svolgimento di attività lavorativa - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286169-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, può essere legittimamente valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, la circostanza che il condannato in detenzione domiciliare non si sia impegnato in attività lavorativa, atteso che lo svolgimento di tale attività è uno degli elementi rappresentativi del reinserimento sociale del condannato, e, quindi, della sua partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'art. 54 ord. pen.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)