Sez. 1, Sentenza n. 1507 del 11/02/2000 (Rv. 533713 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Revoca del curatore o del commissario dell'amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità - Prescrizione decennale (ratio).
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ
L'azione di responsabilità contro il curatore revocato (e contro il commissario dell'amministrazione straordinaria) decorre dal provvedimento di revoca e contestuale nomina del nuovo curatore e si prescrive (in ragione del fatto che non ha natura extracontrattuale) nell'ordinario termine decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38, Legge Falliment. art. 199, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)