Sez. 3, Sentenza n. 8716 del 04/10/1996 (Rv. 499941 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Revoca del curatore - Azione di responsabilità - Prescrizione decennale - Sospensione della prescrizione nei confronti del fallito - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ
L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, che ai sensi dell'art. 38 della legge fallimentare durante il fallimento è proponibile dal nuovo curatore autorizzato dal giudice delegato, è soggetta a prescrizione decennale con decorrenza dalla data della revoca e il termine prescrizionale decorre anche nei confronti del fallito (legittimato in ogni caso a proporla dopo la chiusura del fallimento, purché l'azione non sia prescritta), giacché la prescrizione non rimane sospesa nei suoi confronti durante la procedura fallimentare, in mancanza di una tassativa previsione legislativa, per la inapplicabilità al caso di specie della disposizione contenuta nell'art. 2941 n. 6 cod. civ. (cominciando a decorrere la prescrizione solo dopo la sostituzione del curatore revocato e il rendimento del conto), nonché per la natura relativa della incapacità processuale del fallito, a lui opponibile solo nell'interesse dalla massa dei creditori, con la conseguenza che in assenza di qualsiasi iniziativa degli organi fallimentari egli può agire per responsabilità contro il curatore revocato anche durante il fallimento, a tutela di diritti patrimoniali dei quali quegli organi si siano disinteressati.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 n. 6, Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)