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Sez. 4, Sentenza n. 3072 del 17/02/1981 Ud. (dep. 08/04/1981) Rv. 148313 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO OMESSA DAL GIUDICE DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148313-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO OMESSA DAL GIUDICE DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - SUSSISTENZA.*

Il principio, secondo cui e inammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di ottenere l'applicazione dello indulto omessa dal giudice di merito, dovendo a cio procedersi in Sede di esecuzione, vale non solo quando il beneficio sia invocato nella pienezza della sua efficacia, ma anche quando la richiesta di condono sia circoscritta alla sanzione accessoria e atipica della sospensione della patente di guida, cosi come oggi e consentito dallo articolo secondo legge 3 agosto 1978 n 405. Tale principio presuppone che in Sede di merito non vi sia stata alcuna contestazione ne alcuna pronuncia sulla spettanza o meno del beneficio. Se, invece, il giudice di merito ha omesso in proposito una pronuncia negativa non puo piu ritenersi che il ricorso limitato a tale punto sia inammissibile e che l'indulto debba essere applicato in Sede esecutiva: invero, tale applicazione sarebbe preclusa, in difetto di gravame, dal passaggio in giudicato della pronuncia stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)