Sez. 4, Sentenza n. 6039 del 09/03/1989 Ud. (dep. 20/04/1989) Rv. 181110 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO - DECRETO SUCCESSIVO ALLA DECISIONE DI MERITO - RICHIESTA IN SEDE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - APPLICAZIONE IN SEDE ESECUTIVA - NECESSITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO - DECRETO SUCCESSIVO ALLA DECISIONE DI MERITO - RICHIESTA IN SEDE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - APPLICAZIONE IN SEDE ESECUTIVA - NECESSITÀ.*
In tema di condono della sanzione atipica della sospensione della patente di guida, è inammissibile la relativa richiesta avanzata nel corso della discussione orale davanti alla Corte di Cassazione, qualora il provvedimento di amnistia, presupposto per l'applicazione del beneficio, sia intervenuto dopo la decisione oggetto dell'impugnazione. In tale ipotesi, il beneficio può essere applicato solo in Sede esecutiva. (V mass n 148313; (V mass n 172911; (V mass n 178302).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)