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Sez. 1, Sentenza n. 2176 del 27/05/1977 (Rv. 385900 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - EFFETTI - NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI - RAPPORTO INSCINDIBILE TRA CLAUSOLA NULLA ED IL CONTRATTO - RELATIVO ACCERTAMENTO - POTERE D'UFFICIO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385900-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - EFFETTI - NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI - RAPPORTO INSCINDIBILE TRA CLAUSOLA NULLA ED IL CONTRATTO - RELATIVO ACCERTAMENTO - POTERE D'UFFICIO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nell'ipotesi di nullita parziale di un contratto la rilevabilita d'ufficio della nullita di una parte o di una clausola del contratto non consente al giudice di pronunziare la nullita dell'intero negozio, in Mancanza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di necessaria inscindibilita tra la clausola nulla e il restante contenuto negoziale e, per il principio dispositivo che regola la materia negoziale e il processo civile, il giudice non puo procedere d'ufficio a tale indagine, qualora essa richieda accertamenti di fatto sulla reale volonta delle parti contraenti. (Conf 91/75, mass n 373253 e n 373252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)