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Sez. 3, Sentenza n. 91 del 10/01/1975 (Rv. 373253 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - IN GENERE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373253-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - IN GENERE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Se e esatto che la disposizione dell'art 1421 cod civ ha stabilito il principio che la nullita del negozio giuridico puo essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in Cassazione, e altrettanto vero che tale principio presuppone pur sempre che il motivo della nullita sia gia acquisito agli Atti del processo e che, pertanto, esso non puo trovare applicazione nel caso in cui l'accertamento del motivo della nullita, non compiuto dal giudice del merito, involga un'indagine di fatto, riprendendo, in tal caso, pieno vigore il principio dispositivo delle parti. (Conf 2271/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)