Sez. L, Sentenza n. 5427 del 10/10/1980 (Rv. 409300 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - MOLITURA DELLE OLIVE SVOLTA PER CONTO DI TERZI - ATTIVITA AGRICOLA - ESCLUSIONE - ATTIVITA COMMERCIALE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - MOLITURA DELLE OLIVE SVOLTA PER CONTO DI TERZI - ATTIVITA AGRICOLA - ESCLUSIONE - ATTIVITA COMMERCIALE - SUSSISTENZA.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, deve considerarsi attivita commerciale l'attivita di molitura delle olive svolta sul fondo agricolo prevalentemente per conto di terzi, non trattandosi di attivita che si inserisca con carattere di normalita in posizione accessoria ed in rapporto di strumentalita e complementarieta funzionale nel ciclo produttivo dell'impresa agricola tipica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)