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Sez. L, Sentenza n. 786 del 01/02/1984 (Rv. 433016 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - ATTIVITÀ DI MOLITURA DELLE OLIVE - CARATTERE AGRICOLO - CONDIZIONI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433016-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - ATTIVITÀ DI MOLITURA DELLE OLIVE - CARATTERE AGRICOLO - CONDIZIONI - ESTENSIONE.*

Ai fini dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'attività di molitura delle olive può ricondursi all'Esercizio dell'impresa agricola, ai sensi degli artt. 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, solo quando si ponga in rapporto di armonica normalità con l'attività di coltivazione del fondo, ciò che è da escludere nel caso in cui sussista una notevole sproporzione tra il quantitativo di olive prodotto sul fondo ed il (maggiore) quantitativo di olive molite nel frantoio annesso. Tale principio, di portata generale, è applicabile anche ai fini dell'Assicurazione obbligatoria di ogni malattia, atteso che in questo settore - come nel sistema normativo del servizio di riscossione dei contributi unificati in agricoltura - manca una specifica definizione dell'impresa agricola. (V 2653/83, mass n 427538; (V 887/82, mass n 418737; (V 5427/80, mass n 409300; (V 2025/80, mass n 405662; (V 1946/80, mass n 405577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)