Sez. 2, Sentenza n. 21736 del 23/09/2013 (Rv. 627773 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Accordo tra i coniugi in sede di separazione consensuale per un trasferimento patrimoniale ai figli a titolo di mantenimento - Validità - Fondamento - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE
La convenzione intervenuta tra i coniugi in sede di separazione consensuale, con la quale essi pattuiscono un trasferimento patrimoniale ai figli, a titolo gratuito e in funzione di adempimento dell'obbligo genitoriale di mantenimento, non è nulla, qualora garantisca il risultato solutorio, non essendo in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)