Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 21/02/2006 (Rv. 594127 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE | Obbligo di mantenimento dei figli minori - Modalità di adempimento - Trasferimento (o promessa di trasferimento) ai figli della proprietà di beni mobili o immobili - Legittimità - Natura donativa dell'impegno - Inconfigurabilità - Effetti - Immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli del diritto dominicale sui beni in caso di trasferimento - Configurabilità - Azionabilità del rimedio ex art. 2932 c.c. in caso di promessa di trasferimento - Sussistenza - Trasmissibilità dell'obbligo agli eredi del promittente - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE
In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento - che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva, - ma nell'accordo che l'ha estinta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)