Sez. 5 - , Sentenza n. 9108 del 21/10/2019 Ud. (dep. 06/03/2020) Rv. 278796 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - Presupposti di operatività - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendano assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti e che ha natura oggettiva dovendo essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe - occorre sia un' intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo.(In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l'aggravante in presenza di investimenti in alcune attività commerciali, senza valutare le dimensioni delle attività economiche acquisite e la loro eventuale prevalenza rispetto alle altre strutture produttive operanti nel territorio di insediamento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)