Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 26 aprile 1988, causa 207/86
Epigrafe
Sentenza della Corte (quinta sezione)
26 aprile 1988
Nella causa 207/86,
Asociación profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (Apcsco), rappresentata dall'avv. S. Munoz Machado, del foro di Madrid, (Spagna) e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. A. May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. C. Fischer, consigliere giuridico, e dai sigg. F. Lopéz de Rego e D. Calleja, membri dell'ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario della segreteria di Stato per le Comunità europee, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Sanchez de Lerin Garcia-Ovies, dell'ufficio legale dello Stato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel-Servais,
e da
Internacional Pesquera Coruñesa, SA (Interpesco, SA), con sede sociale in La Coruna (Spagna),
Miya, SA, con sede in Ondarroa (Spagna),
Lagunak, SL, con sede in Pasajes de San Pedro (Spagna),
Asociación de Armadores de Buques de Pesca con Derechos de Acceso a las Pesquerías de la CEE (Ceepesca), con sede in Madrid (Spagna),
tutte con l'avv. J. L. Meseguer Sánchez, del foro di Madrid, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. E. Korn, 21, rue de Nassau,
intervenienti,
causa avente ad oggetto l'annullamento dell'atto con il quale la Commissione ha approvato l'elenco dei battelli battenti bandiera spagnola autorizzati a svolgere simultaneamente la loro attività di pesca durante il mese di luglio del 1986 nelle acque territoriali degli Stati membri della Comunità economica europea nella sua composizione al 31 dicembre 1985,
LA CORTE (quinta sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, U. Everling, Y. Galmot, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere,
vista la relazione d'udienza completata ed in esito alla fase orale del 9 dicembre 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 febbraio 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1986, l'Asociación profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (in prosieguo: «Apesco») ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento dell'atto con il quale la Commissione ha approvato, il 24 giugno 1986, l'elenco delle navi battenti bandiera spagnola autorizzate a svolgere simultaneamente le loro attività di pesca durante il mese di luglio del 1986 nelle acque territoriali degli Stati membri della Comunità economica europea nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
punto 2
Gli artt. da 156 a 166 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea del 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 9) (in prosieguo: l'« atto di adesione») contengono la disciplina transitoria per l'accesso dei battelli battenti bandiera spagnola alle acque della vecchia Comunità dei Dieci. Per quanto riguarda la pesca non specializzata, questa disciplina stabilisce che 300 battelli spagnoli, il cui elenco nominativo, detto elenco di base, è incluso nell'allegato IX dell'atto di adesione, possono essere autorizzati a svolgere la loro attività peschereccia nelle acque della vecchia Comunità dei Dieci.
punto 3
Tuttavia, tra questi 300 natanti, solo 150 navi-tipo sono autorizzate a svolgere simultaneamente le loro attività di pesca, a condizione di essere incluse in un elenco periodico redatto dalla Commissione. Per navi-tipo si intendono quelle di potenza tra 700 e 800 cavalli. Gli altri natanti contano per più o meno di un'unità a seconda che la loro potenza sia inferiore a 700 cavalli o superiore o pari a 800 cavalli.
punto 4
L'art. 163 dell'atto di adesione prescrive che le autorità spagnole presentino progetti di elenchi periodici alla Commissione la quale, previa verifica, li approva.
punto 5
È assodato che, per elaborare i progetti di elenchi periodici, le autorità spagnole applicano un decreto ministeriale del 12 giugno 1981 (Gazzetta ufficiale del regno di Spagna, n. 157 del 2.7.1981). In forza di questo decreto, tutti i battelli elencati tra quelli che, il 23 aprile 1980, avevano diritto di accedere alle acque della vecchia Comunità dei Dieci hanno il diritto d'accesso alle zone comunitarie di pesca. Onde adeguare il numero delle navi spagnole alle possibilità di pesca esistenti, questo decreto ministeriale consente di cumulare su una o più navi in attività i diritti di pesca di altri natanti già appartenenti allo stesso armatore, in particolare nell'ipotesi in cui si sia proceduto, nel modo prescritto, alla vendita, alla demolizione o all'esportazione di questi pescherecci.
punto 6
In base ad un progetto di elenco periodico elaborato dalle autorità spagnole a norma del decreto ministeriale summenzionato, il 24 giugno 1986 la Commissione approvava l'elenco periodico per il mese di luglio del 1986 e lo trasmetteva alle autorità spagnole. Con telex del 25 giugno 1986, l'ente spagnolo competente comunicava questo elenco all'Apesco.
punto 7
L'Apesco consta di gestori di natanti compresi nell'elenco di base di cui all'allegato IX dell'atto di adesione, ma che non godono di diritti di pesca cumulati in forza del decreto ministeriale spagnolo 12 giugno 1981. Quest'associazione ha ritenuto che l'elenco periodico per il luglio del 1986 fosse discriminatorio nei confronti dei propri membri. Alle navi di questi sarebbe infatti stata attribuita una media di 12,58 giorni di pesca, mentre le navi appartenenti ai membri dell'Asociación de los Armadores de Buques de Pesca con Derechos de Acceso a las Pesquerías de la CEE (in prosieguo: « Ceepesca »), cui aderiscono i gestori delle navi comprese nell'elenco di base che fruiscono di diritti di pesca cumulati, avrebbero diritto ad una media di 19,67 giorni di pesca.
punto 8
L'Apesco ha perciò proposto il presente ricorso, con il quale chiede alla Corte di annullare l'atto con cui la Commissione ha approvato il progetto di elenco periodico per il mese di luglio del 1986, di statuire che si deve por fine alla discriminazione che colpisce le navi appartenenti ai suoi membri e di ordinare alla Commissione di attribuire nei futuri elenchi periodici un compenso ai suoi membri corrispondente ai giorni di pesca di cui sono stati privati.
punto 9
Il regno di Spagna nonché la Ceepesca, la Internacional Pesquera Coruñesa SA (Interpesco SA), la Miya SA e la Lagunak SL sono intervenute nella causa a sostegno della Commissione.
punto 10
Per una più ampia esposizione del contesto normativo e dello svolgimento del procedimento, nonché per l'esposizione dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.
Sentenza › Sulla domanda di annullamento › Sulla ricevibilità
punto 11
La Commissione sostiene che il ricorso d'annullamento è ricevibile solo nella parte in cui l'Apesco agisce in nome delle persone che gestiscono almeno un natante compreso nell'elenco periodico impugnato. Gli altri membri dell'Apesco non sarebbero interessati direttamente ed individualmente da questo elenco.
punto 12
Si deve rilevare che l'elenco periodico impugnato assegna o nega implicitamente a ciascuno dei 300 pescherecci indicati nell'elenco di base il diritto di pescare nelle acque della vecchia Comunità dei dieci durante il mese di luglio del 1986. L'atto impugnato riguarda quindi ciascuno dei gestori di detti natanti a motivo di una qualità che gli è particolare e per questo motivo lo identifica alla stessa stregua di un destinatario. D'altro canto, l'atto impugnato non lascia alle autorità nazionali alcun potere discrezionale circa i pescherecci autorizzati a pescare durante il periodo in questione. Esso riguarda quindi direttamente ciascuno dei gestori dei natanti compresi nell'elenco di base. Perciò, tutti i membri dell'Apesco, a prescindere dal fatto che gestiscano pescherecci compresi nell'elenco criticato, sono riguardati individualmente e direttamente dall'atto impugnato.
punto 13
La Commissione, e tutti gli intervenienti, sostengono inoltre che, nell'ambito del presente ricorso, l'Apesco non può chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità del decreto ministeriale spagnolo 12 giugno 1981 col diritto comunitario.
punto 14
È opportuno osservare a questo proposito che il ricorso non ha ad oggetto il far dichiarare l'incompatibilità del decreto ministeriale in questione con il diritto comunitario. L'Apesco si limita ad addurre questa incompatibilità come argomento a sostegno del ricorso che essa propone nei confronti dell'atto di approvazione dell'elenco periodico criticato. Questa circostanza non è tale da inficiare la ricevibilità del ricorso.
punto 15
Le intervenienti Ceepesca, Internacional Pesquera Coruñesa, SA (Interpesco SA), Miya SA e Lagunak SL sostengono che il ricorso è tardivo e privo di oggetto in quanto è stato proposto nell'agosto del 1986, vale a dire quando l'elenco impugnato non era più in vigore.
punto 16
E opportuno sottolineare che il ricorso è stato promosso entro il termine contemplato dall'art. 173, 3° comma, del trattato. D'altro canto l'Apesco ha interesse ad impugnare l'elenco del luglio 1986, anche se questo non è più in vigore, onde evitare che l'asserita illegittimità si ripeta negli elenchi successivi.
punto 17
Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.
Sentenza › Sulla domanda di annullamento › Sul merito
punto 18
Nel primo mezzo, l'Apesco sostiene che la Commissione ha trasgredito l'atto di adesione, in quanto ha approvato un progetto di elenco elaborato in base al diritto spagnolo, mentre l'elaborazione di questi progetti sarebbe disciplinata esclusivamente dall'atto di adesione.
punto 19
Si deve ricordare anzitutto che l'art. 163, n. 1, dell'atto di adesione stabilisce che le autorità spagnole sottopongono alla Commissione progetti di elenchi periodici e che il n. 2 di detta disposizione precisa che, previa verifica, detti elenchi sono approvati dalla Commissione. Spetta quindi alle autorità spagnole l'elaborazione dei progetti di elenchi periodici.
punto 20
È opportuno rilevare poi che l'atto di adesione, il regolamento d'esecuzione della Commissione 12 dicembre 1985, n. 3531/85 (GU L 336, pag. 20), nonché il regolamento del Consiglio 31 dicembre 1985, n. 3781/85, che stabilisce provvedimenti da adottare nei confronti degli operatori che non rispettino talune disposizioni sulla pesca contenute nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 363, pag. 26), impongono alle autorità spagnole di osservare determinate norme quando elaborano progetti di elenchi periodici.
punto 21
Ad esempio, i pescherecci autorizzati devono essere iscritti nell'elenco di base. Essi devono contare per un' unità tipo oppure per più o meno di un'unità, a seconda della loro potenza. Il progetto non può comprendere più di 150 navi-tipo. Queste devono essere ripartite per zone determinate in relazione alle categorie delle specie pescate. A ciascun natante devono essere attribuiti almeno sei giorni di pesca consecutivi. Solo i pescherecci non precedentemente coinvolti in trasgressioni della disciplina possono essere inclusi nell'elenco. I progetti di elenchi devono contenere inoltre varie informazioni, come l'identificazione precisa dei natanti e dei loro proprietari o noleggiatori, la determinazione per ciascun giorno dei pescherecci autorizzati a pescare e il metodo di pesca seguito.
punto 22
È d'uopo sottolineare che né l'atto di adesione, né i regolamenti summenzionati indicano alle autorità spagnole i criteri secondo i quali devono scegliere i natanti che, fra tutti quelli che possiedono i requisiti sopraindicati, saranno iscritti nei progetti di elenchi.
punto 23
Ne consegue che le autorità spagnole devono effettuare questa selezione secondo norme di diritto nazionale. In questa selezione esse devono tuttavia rispettare il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 40, n. 3, del trattato il quale, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 25 novembre 1986 (Klensch, cause riunite 201 e 202/85, Race. 1986, pag. 3477), va osservato dagli Stati membri quando adottano provvedimenti in fatto di organizzazione comune dei mercati agricoli in ossequio ad un regolamento comunitario. Spetta alla Commissione controllare se le norme nazionali applicate in materia siano conformi al principio di uguaglianza e, in caso negativo, instaurare, se necessario, il procedimento contemplato dall'art. 169 del trattato.
punto 24
Così stando le cose, si deve disattendere il primo mezzo.
punto 25
Con il secondo mezzo, l'Apesco assume che la Commissione ha trasgredito il principio di uguaglianza approvando un progetto di elenco che concedeva a determinati pescherecci diritti di pesca maggiori che ad altri.
punto 26
È opportuno ricordare a questo proposito che, come si è detto sopra, l'atto di adesione prescrive alle autorità spagnole l'osservanza di varie norme nell'elaborare i progetti di elenchi periodici e che la Commissione deve verificare se queste norme siano state osservate, prima di approvare gli elenchi. L'atto di adesione non prescrive però che i progetti di elenchi indichino i motivi per i quali determinati natanti ottengono meno diritti di pesca rispetto ad altri o non ne ottengono affatto, né a quali organizzazioni appartengono i gestori dei vari pescherecci.
punto 27
Emerge quindi che il sistema istituito dall'atto di adesione non mette la Commissione in grado di valutare se le autorità spagnole abbiano rispettato il principio di uguaglianza tra gestori o associazioni di gestori di pescherecci nell'elaborare un determinato progetto di elenco.
punto 28
Ne consegue che alla Commissione, benché debba controllare la compatibilità col diritto comunitario delle norme nazionali che le autorità spagnole applicano quando elaborano i progetti di elenchi, non spetta accertare se nel singolo caso il principio di uguaglianza sia stato rispettato. Questo sindacato è di competenza dei giudici nazionali, che possono ricorrere al procedimento di cui all'art. 177 del trattato.
punto 29
Anche il secondo mezzo va quindi disatteso.
punto 30
Da quanto precede emerge che il ricorso d'annullamento è infondato e va respinto.
Sentenza › Sugli altri capi di domanda
punto 31
Quanto ai capi di domanda in cui si chiede alla Corte di statuire che deve cessare la discriminazione a danno dei pescherecci appartenenti ai membri dell'Apesco e di ordinare alla Commissione di attribuire ai membri di questa associazione, nei futuri elenchi periodici, un compenso corrispondente ai giorni di pesca di cui sono stati privati vanno dichiarati irricevibili. La Corte non può infatti emettere ingiunzioni del genere nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 173 del trattato.
Sentenza › Sulle spese
punto 32
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. L'Apesco è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese, ivi comprese quelle degli intervenienti.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione)
dichiara e statuisce:
1) La domanda d'annullamento è respinta.
2) Il ricorso è irricevibile per la parte restante.
3) L'Apesco è condannata alle spese, ivi comprese quelle degli intervenienti.
Firme
Bosco
Everling
Galmot
Joliét
Schockweiler
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 26 aprile 1988.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente della quinta sezione
G. Bosco