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Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 07/04/2005 (Rv. 581456 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Funzione meramente illustrativa dei motivi di ricorso - Configurabilità - Idoneità ad elidere una causa di inammissibilità dei motivi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581456-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

La memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, "quoad effectum", ad essi (nella specie, l'inammissibilità era stata ritualmente eccepita dal controricorrente, "sub specie" della violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ove risultava omessa la trascrizione dei capitoli relativi ad una prova testimoniale della quale si inferiva la decisività nonostante la non ammissione in sede di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)