Sez. 3, Sentenza n. 7237 del 29/03/2006 (Rv. 587979 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di integrazioni o di motivi aggiunti rispetto ai motivi generici ed indeterminati del ricorso - Idoneità a sanare i vizi di inammissibilità del ricorso principale od incidentale - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Il vizio di genericità ed indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione, che lo rende inammissibile, non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)