Sez. L, Sentenza n. 2604 del 24/05/1978 (Rv. 391957 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI - ESERCIZIO IN APPELLO ED IN CASSAZIONE - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI - ESERCIZIO IN APPELLO ED IN CASSAZIONE - LEGITTIMITA.*
Il potere-dovere del giudice del lavoro di riunire i procedimenti relativi a controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria quando siano connessi anche soltanto per identita delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, anche se e stabilito dall'art 151 disp att cod proc civ con formale riferimento all'art 274 del codice (ossia con riferimento alla riunione nel giudizio di primo grado), deve ritenersi esercitabile anche in appello, stante il disposto dello art 359 cod proc civ (che per i procedimenti d'appello rinvia alle norme del procedimento di primo grado, in quanto compatibili), ed altresi nel giudizio di Cassazione, per quelle esigenze di economia dei giudizi e di certezza del diritto, che sono tutelate dal citato art 151.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)