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Sez. L, Sentenza n. 1451 del 08/03/1979 (Rv. 397775 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI - ESERCIZIO IN APPELLO ED IN CASSAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397775-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI - ESERCIZIO IN APPELLO ED IN CASSAZIONE - LEGITTIMITA.*

Il potere-dovere del giudice del lavoro di riunire i procedimenti relativi a controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie quando siano connessi anche soltanto per identita delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, sebbene sia stata stabilita dall'art 151 disp att cod proc civ con formale riferimento all'art 274 cod proc civ ossia per il giudizio di primo grado, deve ritenersi esercitabile non solo in appello, per il disposto dell'art 359 cod proc civ, ma altresi nel giudizio di Cassazione, per quelle esigenze di economia dei giudizi e di certezza del diritto che sono tutelate dal citato art 151. (Conf 2604/78, mass n 391957).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)