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Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 09/04/1991 (Rv. 471593 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione | Poteri del giudice.
Stato
decisa il 1991-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471593-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione

Nel procedimento di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa, il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma estendere il sindacato alla validità sostanziale dello stesso attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, prescindendo dall'adeguatezza e correttezza dei motivi espressi nel provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)