Sez. L, Sentenza n. 911 del 02/02/1996 (Rv. 495682 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in ordine alla valutazione delle deduzioni all'incolpato o dei documenti di quest'ultimo prodotti - Irrilevanza - Limiti -.+.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato o i documenti da questo prodotti nel procedimento amministrativo, potendo per contro la loro inadeguata valutazione da parte del giudice, al cui vaglio siano stati sottoposti, rilevare eventualmente sotto il profilo dell'omesso esame di punti decisivi della controversia. 1
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)