Sez. 2, Sentenza n. 4411 del 04/10/1978 (Rv. 394081 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - PREVENZIONE - DETERMINAZIONE DALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - INSTAURAZIONE DI UN VALIDO CONTRADDITTORIO DINANZI AL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DELLA PENDENZA DEL PROCESSO PER LA CAUSA CONTINENTE DINANZI AL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - INDAGINE SULL'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN VIA PREVENTIVA - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - PREVENZIONE - DETERMINAZIONE DALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - INSTAURAZIONE DI UN VALIDO CONTRADDITTORIO DINANZI AL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DELLA PENDENZA DEL PROCESSO PER LA CAUSA CONTINENTE DINANZI AL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - INDAGINE SULL'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN VIA PREVENTIVA - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.*
In tema di continenza di cause la prevenzione e determinata dalla notificazione della citazione, indipendentemente dalla instaurazione di un valido contraddittorio dinanzi al giudice preventivamente adito: ne consegue che, una volta accertata la pendenza del processo per la causa continente dinanzi al giudice preventivamente adito, e preclusa qualsiasi ulteriore indagine in via incidentale sul contenuto o sui requisiti formali dell'atto di citazione notificato in via preventiva. (nella specie, il giudice successivamente adito si era rifiutato di dichiarare la continenza in base alla considerazione che la citazione introduttiva dell'altro giudizio era nulla per inosservanza del termine di comparizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)