Sez. 1, Sentenza n. 9153 del 21/10/1996 (Rv. 500159 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE | Previa pendenza del giudizio in Italia - Accertamento - Criteri - Riferimento all'epoca di notifica della citazione, a prescindere dalla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio - Sufficienza - Vizi della citazione - Rilevabilità da parte del giudice della delibazione - Esclusione - Giudizio nazionale "preveniente" concluso con declaratoria d'invalidità della costituzione del rapporto processuale - Conseguenze - Domanda di delibazione - Riproponibilità.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE
In tema di riconoscimento dell'efficacia di sentenze straniere, al fine della verifica dell'esistenza del requisito di cui all'art. 696 n. 6 cod. proc. civ. (sostanzialmente riprodotto nell'art. 64 lett. f legge 31 maggio 1995 n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la previa pendenza in Italia di un giudizio per il medesimo rapporto e tra le stese parti (cosiddetta "prevenzione") viene determinata in base alla data della notificazione della citazione, indipendentemente dalla instaurazione di un valido contraddittorio innanzi al giudice italiano, con la conseguenza che, una volta accertata tale pendenza, il giudice adito per la delibazione dovrà rigettare la relativa domanda, senza poter compiere, in via incidentale, alcuna indagine sul contenuto e sui requisiti formali dell'indicato atto di citazione. Ciò non toglie che, essendo la decisione sulla delibazione pronunziata "rebus sic stantibus", la parte che intenda far valere la sentenza straniera, ove la causa introdotta in Italia si concluda con declaratoria di invalidità della costituzione del rapporto processuale, potrà riproporre la domanda di delibazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1 n. 6, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)