Sez. 1, Ordinanza n. 7054 del 24/03/2026 (Rv. 677972-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Omologazione del concordato fallimentare - Sentenza di riapertura del fallimento - Previa risoluzione o annullamento del concordato - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
Una volta omologato il concordato fallimentare, non si può avere la riapertura del fallimento se non attraverso la risoluzione o l'annullamento della procedura concordataria, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 137 o dell'art. 138 l.fall.
Legge Falliment. art. 121, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)