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Sez. U, Sentenza n. 23032 del 02/11/2007 (Rv. 600070 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Società - Fallimento - Chiusura - Trasferimento delle sedi all'estero - Riapertura del fallimento - Unicità e continuità della procedura - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600070-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In caso di riapertura del fallimento di una società che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 121 legge fall., non equivale ad una nuova dichiarazione di fallimento ma, al contrario, determina la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale, come si desume sia dall'uso del termine "riapertura" sia dalla non necessità di riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, a nulla rilevando, ai fini della continuità ed unicità del procedimento chiuso e successivamente riaperto, che possano essere ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura e che gli atti compiuti "medio tempore" dall'imprenditore possano essere revocati.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 121, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)