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Sez. 1, Sentenza n. 315 del 27/01/1975 (Rv. 373552 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - IN GENERE - RESPONSABILITA PRESUNTA PER LA PERDITA - PROVA LIBERATORIA - FORTUITO - FURTO SEMPLICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373552-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - IN GENERE - RESPONSABILITA PRESUNTA PER LA PERDITA - PROVA LIBERATORIA - FORTUITO - FURTO SEMPLICE - ESCLUSIONE.*

Il depositario e responsabile ex recepto dei danni derivanti da perdita delle cose depositate, indipendentemente dall'accertamento di una sua specifica colpa, salvo che offra la prova liberatoria, la quale trova il suo naturale limite nel fortuito, in un evento cioe, imprevedibile ed inevitabile con la diligenza del buon padre di famiglia. Il furto, non accompagnato da violenza o minaccia alla persona, non integra gli estremi del fortuito, quale causa di esonero dalla responsabilita del depositario o del vettore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 1780

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)