Sez. 3, Sentenza n. 5736 del 10/03/2009 (Rv. 607006 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Perdita della cosa - Prova liberatoria gravante sul depositario - Contenuto - Prova dell'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia - Insufficienza - Prova della derivazione dell'inadempimento da causa non imputabile - Necessità - Apprezzamento demandato al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA
In caso di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., e cioè di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità, se debitamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1768
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)