Sez. 1, Sentenza n. 16002 del 26/03/2004 Cc. (dep. 06/04/2004) Rv. 227937 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE | Omessa designazione di difensore di ufficio e omessa notifica a lui del decreto - Nullità assoluta - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE
Anche dopo la modifica dell'art. 460 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 20 della legge 6 marzo 2001 n. 60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché nella fase dell'emissione del decreto di condanna non è richiesta la presenza del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 CORTE COST., Legge 06/03/2001 num. 60 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)