Sez. 5, Sentenza n. 26497 del 16/05/2003 Cc. (dep. 19/06/2003) Rv. 226124 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE | Notifica del decreto al difensore d'ufficio in difetto di nomina di difensore di fiducia - Necessità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE
La norma di cui all'art. 460, comma 3, cod. proc. pen. (come modificata dalla legge 6 marzo 2001 n. 60) prevede che copia del decreto penale sia notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato; ne consegue che in difetto della nomina di un difensore di fiducia deve procedersi alla preventiva nomina del difensore d'ufficio ed alla notifica del decreto a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)