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Sez. L, Sentenza n. 9863 del 22/05/2004 (Rv. 573046 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Decreto ingiuntivo - Attestazione della data di deposito - Mancanza - Nullità della ingiunzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573046-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)

La pubblicazione della sentenza (o del decreto ingiuntivo) mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. proc. civ., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attività, che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dello stesso art.133, è formalità estrinseca all'atto, con la conseguenza che la sua mancanza non determina la nullità del provvedimento, atteso che l'individuazione del giorno del deposito è sempre consentita con l'uso della normale diligenza, attraverso la consultazione delle annotazioni del cancelliere sui registri degli atti giudiziari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)