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Sez. 3, Sentenza n. 4357 del 09/05/1996 (Rv. 497512 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Certificazione dell'avvenuto deposito - Formalità estrinseca - Mancanza o incompletezza - Conseguente nullità della sentenza - Esclusione - Identificazione del "dies a quo" del termine annuale di impugnazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497512-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)

La certificazione di avvenuto deposito della sentenza costituisce una formalità estrinseca all'atto cui accede, talché la sua mancanza o incompletezza (nella specie: mancanza di data) non ne determina nullità, neanche sotto il profilo del carente coordinamento con lo scopo di determinare il "dies a quo" del termine annuale di impugnazione, atteso che l'identificazione di questo, ove non risulti dalla successiva comunicazione è possibile usando l'ordinaria diligenza con la consultazione dell'originale della sentenza, ovvero della annotazione della stessa sul registro del ruolo dell'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)