Sez. L, Sentenza n. 1700 del 13/03/1986 (Rv. 445042 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALI - ATTI DISCRIMINATORI - NEI CONFRONTI DEI SINGOLI LAVORATORI - DIVIETO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO SUL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALI - ATTI DISCRIMINATORI - NEI CONFRONTI DEI SINGOLI LAVORATORI - DIVIETO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO SUL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Lo statuto dei lavoratori, mentre prevede la parità di trattamento nei confronti dei singoli lavoratori vietando gli Atti discriminatori di cui agli artt. 15 e 16, contempla invece una disciplina differenziata in relazione alle associazioni sindacali escludendo quelle minori da determinate facoltà (sancite dagli artt. 19 e 28); pertanto è irrilevante ogni disparità di trattamento nel comportamento del datore di lavoro nei confronti delle associazioni sindacali, a meno che tale disparità - considerata non in sè, ma nei suoi effetti - non si traduca in un'obiettiva coartazione della libertà di Azione sindacale. (V 4850/83, mass n 429741).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 16, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)