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Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2016) Rv. 268674 - 01

REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO | Differenza con bancarotta impropria per operazioni dolose.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268674-01

REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO

Il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 l. fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa) nel quale non è necessaria la dissimulazione, e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 218 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)