diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 36985 del 24/06/2019 Ud. (dep. 03/09/2019) Rv. 277532 - 01

REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO | Rapporti con il reato di truffa - Concorso di reati - Esclusione - Rapporto di specialità – Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277532-01

REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO

Il delitto di ricorso abusivo al credito, a seguito della eliminazione della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 218 legge fall. per effetto dell'art. 32, comma 1, legge 28 dicembre 2005 n. 262, non concorre con il reato di truffa, il cui disvalore deve ritenersi assorbito in quello del reato fallimentare, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il delitto di cui all'art. 218 legge fall., in cui la condotta decettiva dell'imprenditore attiene alla dissimulazione del proprio stato di dissesto o di insolvenza, rispetto al delitto di truffa ha una più ampia oggettività giuridica, essendo volto a tutelare l'interesse pubblico dell'economia nazionale, e presenta più elementi specializzanti, consistenti nella particolare qualità che deve rivestire il soggetto attivo e nella necessità che alla condotta segua la sentenza dichiarativa di fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge Falliment. art. 218 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)