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Sez. U, Sentenza n. 98 del 04/04/2000 (Rv. 535292 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pagamento (o promessa) di "tangenti" per la stipulazione di contratti pubblici - Incidenza patrimoniale negativa per la pubblica amministrazione - Sussistenza - Danno erariale - Configurabilità - Danno all'immagine dell'ente pubblico - Profili di patrimonialità - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei conti.
Stato
decisa il 2000-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535292-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

È configurabile il danno erariale imputabile ad amministratori o funzionari pubblici e quindi la giurisdizione al riguardo della Corte dei conti in caso di pagamento (o promessa) agli stessi di "tangenti" in relazione alla conclusione di contratti da parte dell'ente pubblico - senza che in senso contrario possa invocarsi la provenienza delle relative somme da privati -, poiché tali erogazioni non possono configurarsi come atti di liberalità, avendo come controprestazione favoritismi o irregolarità che espongono la pubblica amministrazione a costi superiori, pari almeno alla somma versata (o promessa). E anche il cosiddetto danno all'immagine derivante all'ente pubblico dalla condotta illecita dei pubblici funzionari, che scredita l'amministrazione, è riconducibile alla nozione di danno erariale, dato che vi sono i presupposti di una valutazione patrimoniale del danno in questione, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)