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Sez. 3, Sentenza n. 16612 del 19/06/2008 (Rv. 603821 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - IN GENERE | Attività economica - Carattere imprenditoriale - Estremi - Remunerazione dei fattori produttivi - Necessità - Scopo di lucro - Irrilevanza - Limiti - Impresa industriale - Fine di lucro - Configurabilità - Condizioni - Qualità di congregazione religiosa dell'ente - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603821-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - IN GENERE

La nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Peraltro, ai fini dell'industrialità dell'attività svolta (art. 2195, primo comma, cod. civ.), per integrare il fine di lucro é sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità é sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)