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Sez. 1, Sentenza n. 6953 del 01/08/1996 (Rv. 498918 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - PRELIEVI ALLE IMPORTAZIONI | Giudizio di opposizione ad ingiunzione per il pagamento di maggiori diritti di prelievo - Sopravvenire di legge che dichiari non dovuti detti prelievi - Restituzione di somme da parte dell'Amministrazione - Obbligo di corresponsione degli interessi su dette somme - Insussistenza - Distinzione fra indebito originario e indebito sopravvenuto nel corso del giudizio - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498918-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - PRELIEVI ALLE IMPORTAZIONI

Con riguardo a giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale per il pagamento di maggiori diritti di prelievo su importazioni di prodotti agricoli avvenute nel 1973, è ammissibile la domanda di pagamento degli interessi sulla somma restituita dalla amministrazione finanziaria al contribuente nel corso del giudizio di appello, perché divenuta indebita in virtù dello "ius superveniens" (legge 19 luglio 1989 n. 308), proposta per la prima volta in appello in sede di precisazione delle conclusioni, non operando in tal caso il divieto di domande nuove di cui all'art. 345 cod. proc. civ.. Tali interessi sono dovuti, ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e senza che possa distinguersi tra indebito originario e indebito sopravvenuto, dal momento della domanda di rimborso del pagamento non dovuto, ancorché presentata in epoca precedente all'entrata in vigore dello "ius superveniens", costituto dalla legge sopra indicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93, Legge 19/07/1988 num. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)