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Sez. 3, Sentenza n. 11527 del 06/11/1995 (Rv. 494546 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Somme corrisposte in esecuzione di essa dopo la proposizione dell'appello - Domanda di restituzione - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione - Domanda nuova - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494546-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

La domanda volta alla restituzione delle somme corrisposte dopo la proposizione dell'appello in forza della sentenza di primo grado (provvisoriamente esecutiva) appellata, non costituisce domanda nuova, essendo conseguente (ex art. 336 cod. proc. civ.) alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Con detta domanda possono chiedersi, in applicazione dell'art. 2033 cod. civ., gli interessi legali dal giorno della domanda ove si riconosca la buona fede dell'"accipiens", ma non anche il risarcimento del maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria delle somme da restituire, per il cui accertamento trattandosi di domanda autonoma, in quanto fondata su un titolo diverso da quello della domanda principale, è necessaria l'osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 33, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)