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Sez. 3, Sentenza n. 8329 del 12/04/2011 (Rv. 617666 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Spese per l'escussione di uno tra più debitori solidali - Intimazione agli altri coobbligati con l'atto di precetto - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617666-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In tema di spese inerenti alla notificazione del titolo esecutivo ed alla redazione e notificazione del precetto, questo può contenere l'intimazione di pagamento, senza preventiva liquidazione processuale, soltanto delle spese sostenute dal creditore nei confronti del destinatario dell'atto di precetto, anche quando l'obbligazione di pagamento delle spese processuali sia solidale tra il debitore nei cui confronti è minacciata l'esecuzione ed altri debitori, a loro volta destinatari di distinti atti di precetto. Pertanto, è illegittima l'intimazione di pagamento delle spese sostenute dal creditore intimante il precetto per l'attività propedeutica all'esecuzione nei confronti dei debitori in solido diversi dal destinatario dell'atto di precetto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)