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Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 02/12/2008 (Rv. 605813 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Intimazione di pagamento anche delle spese del precetto e della sua notifica - Redazione e consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Successivo pagamento da parte del debitore di quanto dovuto in base al titolo esecutivo e delle sole spese giudiziali anteriori alla redazione del precetto - Perfezionamento della notifica del precetto, "ex latere debitoris", successivamente a detto pagamento - Efficacia residua del titolo esecutivo per gli accessori non pagati - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605813-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE

In tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dagli artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 91, comma secondo, cod. proc. civ.), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorchè in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento; ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma primo, cod. proc. civ. (principio reso dalla S.C. in materia di opposizione a precetto, avanti al giudice di pace, per le spese connesse alle attività di redazione dell'atto e a quelle professionali del legale necessarie alla sua notificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 494, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)