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Sez. L, Sentenza n. 6763 del 06/08/1987 (Rv. 454968 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - SOSPENSIONE DURANTE IL DECORSO DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE - MANCATA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLO STATO DI MALATTIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454968-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - SOSPENSIONE DURANTE IL DECORSO DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE - MANCATA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLO STATO DI MALATTIA - IRRILEVANZA.*

Il principio secondo cui il termine di preavviso di licenziamento è sospeso durante il decorso della malattia del lavoratore (con conseguente effetto sospensivo del licenziamento fino alla cessazione della malattia o dell'esaurimento del periodo di comporto) non trova deroga nel caso di violazione dell'Obbligo, posto a carico del lavoratore dalla normativa contrattuale collettiva, di comunicare al datore di lavoro il suo stato di malattia entro un determinato termine, atteso che il suddetto effetto sospensivo trova inderogabilmente la sua fonte direttamente nella disposizione legale contenuta nell'art. 2110 cod. civ., senza escludere per la violazione del detto Obbligo le conseguenze tipiche dell'inadempimento che, tenendo conto della sua gravità ed importanza, possono eventualmente giungere fino alla risoluzione del rapporto. (V 2305/86, mass n 445436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)