Sez. L, Sentenza n. 2305 del 03/04/1986 (Rv. 445436 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA - OBBLIGO CONTRATTUALE DI GIUSTIFICAZIONE MEDIANTE L'INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO ENTRO UN CERTO TERMINE DALL'INIZIO DELLA MALATTIA - TERMINE DI DECADENZA O DI PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - TERMINE DI ADEMPIMENTO EX ART. 1183 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA - OBBLIGO CONTRATTUALE DI GIUSTIFICAZIONE MEDIANTE L'INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO ENTRO UN CERTO TERMINE DALL'INIZIO DELLA MALATTIA - TERMINE DI DECADENZA O DI PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - TERMINE DI ADEMPIMENTO EX ART. 1183 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*
Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore assente dal servizio per malattia abbia l'Obbligo di giustificare la sua mancata prestazione lavorativa mediante l'invio del certificato medico entro un certo termine dall'inizio della malattia stessa, tale termine, non costituendo un limite per l'Esercizio di un diritto, né per la sopravvivenza di un diritto al suo mancato Esercizio, non è né di decadenza né di prescrizione, ma è semplicemente un termine di adempimento (art. 1183 cod. civ.), relativo al suddetto Obbligo di comunicazione posto a carico di chi fruisce del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia; l'inosservanza di tale termine - che, per effetto del rinvio operato dall'art. 1187 cod. civ., va verificata facendo applicazione delle regole dettate dall'art. 2963 cod. civ. per il computo dei termini di prescrizione - può incidere, come ogni inadempimento contrattuale, sulla sorte del rapporto e può legittimare il licenziamento per giusta causa, tenendo però necessariamente conto dell'elemento soggettivo del comportamento inadempiente del lavoratore, ossia della gravità della sua colpa, come richiesto dall'art. 2119 cod. civ.. (V 1977/84, mass n 434052; (V 2494/79, mass n 398817).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1187, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)