Sez. 6, Sentenza n. 27138 del 10/04/2003 Ud. (dep. 23/06/2003) Rv. 226122 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA | Nomina del difensore di fiducia dopo la prima udienza - Necessità di dare avviso al difensore nominato - Esclusione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA
L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non vi era alcun obbligo di dare avviso al difensore di fiducia dell'udienza dibattimentale cui era stato rinviato il processo, in quanto la nomina era stata effettuata dopo che era stato disposto il primo rinvio ad udienza fissa alla presenza delle parti all'epoca validamente costituite).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)