Sez. 3, Sentenza n. 26266 del 18/01/2018 Cc. (dep. 08/06/2018) Rv. 273201 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Difensore nominato dopo la richiesta di riesame - Mancata tempestiva trasmissione della nomina al tribunale - Avviso di udienza - Spettanza al nuovo difensore - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Al difensore di fiducia dell'imputato, che sia stato nominato in data successiva a quella della richiesta di riesame senza che il tribunale ne abbia avuto conoscenza, non spetta l'avviso della data fissata per l'udienza, gravando sull'indagato un onere di attivazione e diligenza per consentire al difensore di svolgere il proprio mandato. (Fattispecie in cui l'indagato aveva proposto presso la casa circondariale richiesta di riesame per mezzo del precedente difensore, revocato il giorno seguente al deposito della richiesta, con contestuale nomina di un nuovo difensore, la cui nomina non era pervenuta tempestivamente al tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)