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Sez. 1, Sentenza n. 5678 del 31/10/1996 Cc. (dep. 10/02/1997) Rv. 206764 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deposito degli atti a disposizione delle parti prima dell'udienza - Omessa specifica previsione - Deducibilità dell'obbligo dal complesso della disciplina - Sussistenza - Correlativo diritto di estrazione di copia - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206764-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di camera di consiglio disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., pur non prevedendosi espressamente l'obbligo di deposito dei relativi atti, prima dell'udienza di discussione (come invece previsto, ad esempio, dagli artt. 309, comma ottavo, 416, comma secondo, 466 cod. proc. pen.), detto obbligo può agevolmente dedursi dal complesso della disciplina in questione, sol che si consideri come una diversa interpretazione renderebbe pressoché inutile sul piano fattuale la comunicazione anticipata della data d'udienza, peraltro prevista a pena di nullità, volta che a tale comunicazione non fosse correlato il corrispondente diritto della parte di prendere cognizione degli atti del procedimento; diritto che peraltro non comprende anche quello di estrarre copia dei detti atti, operando invece, a tale ultimo riguardo, la disciplina dettata dall'art. 116 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)