Sez. 1, Sentenza n. 5293 del 15/10/1996 Cc. (dep. 06/11/1996) Rv. 205840 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Possibilità di desumere la conoscenza, in capo alle parti, degli atti del procedimento dalla circostanza che esse abbiano facoltà di depositare memorie - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La circostanza che nel procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen. ciascuna delle parti interessate abbia facoltà di presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza non comporta necessariamente la conoscenza, sin da allora, degli atti del procedimento stesso, in assenza di una disposizione che preveda un termine a comparire, durante il quale esse e i loro difensori possano prendere visione degli atti. Ne consegue che solo quando la parte abbia esercitato tale facoltà, menzionando il contenuto di specifici atti, se ne può presumere la loro conoscenza da parte sua. (Fattispecie in tema di ricusazione, relativamente al quale la S.C., chiamata a decidere della tempestività della relativa dichiarazione, ha ritenuto che la conoscenza, in capo alla parte ricusante, di un atto posto a base di tale dichiarazione, già acquisito, in un precedente procedimento di ricusazione, dovesse farsi risalire al giorno dell'udienza di trattazione di quest'ultimo procedimento, e non già al quinto giorno precedente l'udienza medesima). (Non risultano precedenti in termini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)